Ordinanza dibattimentale 7 dicembre (sent. n. 16 del 2017)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 24 gennaio 2017, n. 16

 

ORDINANZA 7 DICEMBRE

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Paolo                            GROSSI                                              Presidente

-    Giorgio                        LATTANZI                                          Giudice

-    Aldo                            CAROSI                                                     

-    Marta                           CARTABIA                                              

-    Mario Rosario              MORELLI                                                  

-    Giancarlo                     CORAGGIO                                              

-    Giuliano                       AMATO                                                      

-    Silvana                         SCIARRA                                                  

-    Daria                            de PRETIS                                                  

-    Nicolò                          ZANON                                                      

-    Augusto Antonio         BARBERA                                                

-    Giulio                           PROSPERETTI                                         

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione III-ter) depositata il 25 giugno 2015 (r.o. n. 37 del 2016).

Rilevato che in tale giudizio il 29 marzo 2016 ha depositato atto di intervento la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE);

che detta Federazione non è stata parte nel giudizio a quo.

Considerato che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, si vedano le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che, dunque - essendo l'ANIE titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo di «"tutela sul piano tecnico-economico e di immagine dell'industria del settore delle energie rinnovabili e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo"» - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile;

che non rileva, in contrario, che la Federazione suddetta abbia, come deduce, proposto innanzi al medesimo TAR Lazio un ricorso analogo a quello proposto dalle società, imprese e associazioni ricorrenti nel giudizio principale che ne occupa, poiché quello cui l'ANIE fa riferimento è giudizio diverso da quello a quo, le cui parti soltanto sono legittimate, per quanto detto, a costituirsi nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE).

F.to: Paolo Grossi, Presidente